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Articolo 394 Richiesta della persona offesa
1. La persona offesa (90, 91) può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. 2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
Stampa Richiesta della persona offesa - Art. 394 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attività a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attività del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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