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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo VII: Incidente probatorio > Art. 395
 
 
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Articolo 395 Presentazione e notificazione della richiesta
1. La richiesta di incidente probatorio č depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328), unitamente a eventuali cose o documenti ed č notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'art. 393 comma 1 lett. b) . La prova della notificazione č depositata in cancelleria.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitā a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitā del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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