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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo VII: Incidente probatorio > Art. 399
 
 
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Articolo 399 Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini
1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza č necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo (132).
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