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| Articolo 40 |
Competenza a decidere sulla ricusazione |
| 1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale su quella di un giudice del tribunale o della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello decide la Corte di Appello; su quella di un giudice della Corte di Appello decide una sezione della Corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. ( Comma sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)
2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di Cassazione decide una sezione della Corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
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