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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo VII: Incidente probatorio > Art. 400
 
 
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Articolo 400 Provvedimenti per i casi di urgenza
1. Quando per assicurare l'assunzione della prova č indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.
Stampa Provvedimenti per i casi di urgenza - Art. 400 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitā a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitā del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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