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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari > Art. 405
 
 
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Articolo 405 Inizio dell'azione penale. Forme e termini
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale (129 att.), formulando l'imputazione, nei casi previsti nei Titoli II, III, IV e V del Libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio (416, 555). 2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale č attribuito il reato č iscritto nel registro delle notizie di reato. n termine č di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) . 3. Se č necessaria la querela (336) l'istanza (341) o la richiesta di procedimento (342), il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. 4. Se č necessaria l'autorizzazione a procedere (343), il decorso del termine č sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero .
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitā a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitā del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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