| Articolo 405 |
Inizio dell'azione penale. Forme e termini |
| 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale (129 att.), formulando l'imputazione, nei casi previsti nei Titoli II, III, IV e V del Libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio (416, 555).
2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale č attribuito il reato č iscritto nel registro delle notizie di reato. n termine č di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) .
3. Se č necessaria la querela (336) l'istanza (341) o la richiesta di procedimento (342), il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se č necessaria l'autorizzazione a procedere (343), il decorso del termine č sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero .
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