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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari > Art. 407
 
 
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Articolo 407 Termini di durata massima delle indagini preliminari
1. Salvo quanto previsto dall'art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti indicati nell'art. 275 comma 3 nonchÈ il delitto previsto dall'art. 416 c.p. nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (380) ; b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero (727 s.); d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371. 3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attività a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attività del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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