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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo IX: Udienza preliminare > Art. 416
 
 
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Articolo 416 Presentazione della richiesta del pubblico ministero
1. La richiesta di rinvio a giudizio č depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice (328). La richiesta di rinvio a giudizio č nulla se non č preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3 2. Con la richiesta č trasmesso il fascicolo (130 att.) contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (253) sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove .
Stampa Presentazione della richiesta del pubblico ministero - Art. 416 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitā a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitā del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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