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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo IX: Udienza preliminare > Art. 418
 
 
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Articolo 418 Fissazione dell'udienza
1. Entro due giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, I'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio provvedendo a norma dell'art. 97 quando l'imputato è privo di difensore di fiducia. 2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attività a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attività del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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