Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione č accolta, il giudice non puņ compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.