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Articolo 42 Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione č accolta, il giudice non puņ compiere alcun atto del procedimento. 2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
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