| Articolo 420 |
Costituzione delle parti |
| 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullitā.
3. Se il difensore dell'imputato non č presente, il giudice provvede a norma delI'art. 97 comma 4.
4. Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le condizioni previste dagli artt. 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che ne sia dato avviso all'imputato a norma dell'art. 419 comma 1. La data della nuova udienza č comunicata ai presenti (148-5).
5. Il verbale dell'udienza preliminare č redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2 .
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