| 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti il giudice dichiara aperta la discussione.
2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli artt. 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile (76 s.), del responsabile civile (83 s.) della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416 comma 2 nonch‚ gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.
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