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Articolo 423 Modificazione dell'imputazione
1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come č descritto nell'imputazione (516) ovvero emerge un reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1 lett. b) o una circostanza aggravante (517), il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non č presente, la modificazione della imputazione č comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione. 2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi č il consenso dell'umputato (518).
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitā a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitā del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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