| Articolo 424 |
Provvedimenti del giudice |
| 1. Subito dopo che č stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere (425) o decreto che dispone il giudizio (429).
2. Il giudice dā immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.
3. II provvedimento č immediatamente depositato in cancelleria (128). Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia (544).
|
|