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Articolo 424 Provvedimenti del giudice
1. Subito dopo che č stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere (425) o decreto che dispone il giudizio (429). 2. Il giudice dā immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti. 3. II provvedimento č immediatamente depositato in cancelleria (128). Le parti hanno diritto di ottenerne copia. 4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia (544).
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitā a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitā del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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