| Articolo 425 |
Sentenza di non luogo a procedere |
| 1. Se sussiste una causa che estingue il reato (150 s. c.p.) o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (336 s.), se il fatto non č previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona (non imputabile) o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 537.
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