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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo IX: Udienza preliminare > Art. 426
 
 
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Articolo 426 Requisiti della sentenza
1. La sentenza contiene: a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autoritā che l'ha pronunciata; b) le generalitā dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchČ le generalitā delle altre parti private; c) l'imputazione (417, 423); d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione č fondata; e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; f) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza č sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione. 3. Oltre che nel caso previsto dall'art. 125 comma 3, la sentenza č nulla se manca o č incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitā a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitā del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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