| Articolo 426 |
Requisiti della sentenza |
| 1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autoritā che l'ha pronunciata;
b) le generalitā dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchČ le generalitā delle altre parti private;
c) l'imputazione (417, 423);
d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione č fondata;
e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza č sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall'art. 125 comma 3, la sentenza č nulla se manca o č incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
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