| Articolo 429 |
Decreto che dispone il giudizio |
| 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalitā dell'umputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchČ le generalitā delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) I'indicazione della persona offesa dal reato (90, 91) qualora risulti identificata;
c) I'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza (199 s.), con l'indicazione dei relativi articoli di legge (417, 423);
d) I'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio (132 att.);
f) I'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarā giudicato in contumacia (487);
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto č nullo se l'umputato non č identificato in modo certo ovvero se manca o č insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
4. Il decreto č notificato alla persona offesa e all'imputato che non erano presenti all'udienza preliminare (133 att.) almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.
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