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Articolo 43 Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario. 2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la Corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art. 11.
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