| Articolo 430 |
Attività integrativa di indagine del pubblico ministero |
| 1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero ai fini delle proprie richieste al giudice dei dibattimento, può compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia (18 Reg.).
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