| Articolo 431 |
Fascicolo per il dibattimento |
| 1. A seguito del decreto che dispone il giudizio (429), la cancelleria forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le prescrizioni del giudice, sono raccolti (2687) :
a) gli atti relativi alla procedibilitą dell'azione penale (336 s.) e all'esercizio dell'azione civile (76 s.);
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio (401) e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria (727-729) ;
e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'art. 236;
f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (253), qualora non debbano essere custoditi altrove (259).
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