Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo IX: Udienza preliminare > Art. 431
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 431 Fascicolo per il dibattimento
1. A seguito del decreto che dispone il giudizio (429), la cancelleria forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le prescrizioni del giudice, sono raccolti (2687) : a) gli atti relativi alla procedibilitą dell'azione penale (336 s.) e all'esercizio dell'azione civile (76 s.); b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero; d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio (401) e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria (727-729) ; e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'art. 236; f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (253), qualora non debbano essere custoditi altrove (259).
Stampa Fascicolo per il dibattimento - Art. 431 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitą a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitą del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.