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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo IX: Udienza preliminare > Art. 433
 
 
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Articolo 433 Fascicolo del pubblico ministero
1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'art. 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preluminare unitamente al verbale dell'udienza (19 Reg.) . 2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1. 3. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'art. 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.
Stampa Fascicolo del pubblico ministero - Art. 433 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attività a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attività del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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