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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere > Art. 434
 
 
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Articolo 434 Casi di revoca
1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (425) sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gią acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitą a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitą del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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