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Articolo 44 Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione (41), la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 3 milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale. CAPO VIII: Rimessione del processo
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