Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione (41), la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 3 milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
CAPO VIII: Rimessione del processo