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Articolo 443 Limiti all'appello
l. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula a) le sentenze di proscioglimento (529 s.), quando l'appello tende a ottenere una diversa formula; b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive . 3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna (533), salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. 4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.
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Titolo I: Giudizio abbreviato | Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti | Titolo III: Giudizio direttissimo | Titolo IV: Giudizio immediato | Titolo V: Procedimento per decreto |

   
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