| Articolo 45 |
Casi di rimessione |
| 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di Cassazione, su richiesta (46) motivata del procuratore generale presso la Corte di Appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato (60), rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'art. 11.
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