| Articolo 450 |
Instaurazione del giudizio direttissimo |
| 1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza (380-383) o in stato di custodia cautelare (284-286).
2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'art. 429 comma 1 lett. a), b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonchÈ la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'art. 429 comma 2.
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'art. 431, formato dal pubblico ministero (138 att.), è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate (433).
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