Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 6 > Titolo III: Giudizio direttissimo > Art. 451
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 451 Svolgimento del giudizio direttissimo
1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli art. 470 e ss. 2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria (57). 3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione. 4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'art. 450 comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente. 5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444. 6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
Stampa Svolgimento del giudizio direttissimo - Art. 451 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Giudizio abbreviato | Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti | Titolo III: Giudizio direttissimo | Titolo IV: Giudizio immediato | Titolo V: Procedimento per decreto |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.