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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 6 > Titolo III: Giudizio direttissimo > Art. 452
 
 
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Articolo 452 Trasformazione del rito
1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art. 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Se l’imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 ". (modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96)
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Titolo I: Giudizio abbreviato | Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti | Titolo III: Giudizio direttissimo | Titolo IV: Giudizio immediato | Titolo V: Procedimento per decreto |

   
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