Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 6 > Titolo IV: Giudizio immediato > Art. 453
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 453 Casi e modi di giudizio immediato
1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero puņ chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini č stata interrogata (65, 294, 374, 388) sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'art. 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile ( 159, 160) . 2. Quando il reato per cui č richiesto il giudizio immediato risulta connesso (12) con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente (18) per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciņ pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. 3. L'imputato puņ chiedere il giudizio immediato a norma dell'art. 419 comma 5.
Stampa Casi e modi di giudizio immediato - Art. 453 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Giudizio abbreviato | Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti | Titolo III: Giudizio direttissimo | Titolo IV: Giudizio immediato | Titolo V: Procedimento per decreto |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.