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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 6 > Titolo IV: Giudizio immediato > Art. 454
 
 
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Articolo 454 Presentazione della richiesta del pubblico ministero
1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328). 2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato (2532) e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
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Titolo I: Giudizio abbreviato | Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti | Titolo III: Giudizio direttissimo | Titolo IV: Giudizio immediato | Titolo V: Procedimento per decreto |

   
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