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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 6 > Titolo IV: Giudizio immediato > Art. 455
 
 
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Articolo 455 Decisione sulla richiesta di giudizio immediato
1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Stampa Decisione sulla richiesta di giudizio immediato - Art. 455 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Giudizio abbreviato | Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti | Titolo III: Giudizio direttissimo | Titolo IV: Giudizio immediato | Titolo V: Procedimento per decreto |

   
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