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Articolo 456 Decreto di giudizio immediato
1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'art. 429 commi 1 e 2 2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 . 3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio. 4. All'imputato e alla persona offesa unitamente al decreto è notificata la richiesta del pubblico ministero. 5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
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Titolo I: Giudizio abbreviato | Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti | Titolo III: Giudizio direttissimo | Titolo IV: Giudizio immediato | Titolo V: Procedimento per decreto |

   
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