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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 6 > Titolo IV: Giudizio immediato > Art. 457
 
 
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Articolo 457 Trasmissione degli atti
1. Decorsi i termini previsti dall'art. 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'art. 431, al giudice competente per il giudizio. 2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'art. 433 comma 2.
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Titolo I: Giudizio abbreviato | Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti | Titolo III: Giudizio direttissimo | Titolo IV: Giudizio immediato | Titolo V: Procedimento per decreto |

   
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