| Articolo 46 |
Richiesta di rimessione |
| 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.
2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente (99) o da un suo procuratore speciale (122).
3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta (492, 173).
|
|