Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 6 > Titolo V: Procedimento per decreto > Art. 461
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 461 Opposizione
1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto (disp. di att 140.), l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace* del luogo in cui si trova l'opponente. 2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia. 3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 sg.) o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444. 4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. 5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione. 6. Contro l'ordinanza di inamissibilità l'opponente può proporre ricorso per cassazione (606). *Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.
Stampa Opposizione - Art. 461 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Giudizio abbreviato | Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti | Titolo III: Giudizio direttissimo | Titolo IV: Giudizio immediato | Titolo V: Procedimento per decreto |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.