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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 6 > Titolo V: Procedimento per decreto > Art. 463
 
 
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Articolo 463 Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati
1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di pių persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile (648). 2. Se l'opposizione č proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione
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Titolo I: Giudizio abbreviato | Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti | Titolo III: Giudizio direttissimo | Titolo IV: Giudizio immediato | Titolo V: Procedimento per decreto |

   
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