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Articolo 465 Atti del presidente del tribunale o della Corte di Assise
1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio (429, 456, 464), può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non più di una volta (disp. di att 143.). 2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private (60, 76, 84, 89), alla persona offesa (90) e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'art. 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
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