Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 7 > Titolo I: Atti preliminari al dibattimento > Art. 467
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Alberghi
Giochi gratis

 

Articolo 467 Atti urgenti
1. Nei casi previsti dall'art. 392, il presidente del tribunale o della Corte di Assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento (240 bis disp di att..). 2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori. 3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
Stampa Atti urgenti - Art. 467 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.