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Articolo 467 Atti urgenti
1. Nei casi previsti dall'art. 392, il presidente del tribunale o della Corte di Assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento (240 bis disp di att..). 2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori. 3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
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