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Articolo 47 Effetti della richiesta
1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non puņ pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza (48) che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. 2. La Corte di Cassazione puņ disporre con ordinanza la sospensione del processo (18-1 1ett b). La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti (467).
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