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Articolo 470 Disciplina dell'udienza
1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalitā, un sua assenza la disciplina dell'udienza č esercitata dal pubblico ministero (21 reg.). 2. Per l'esercizio delle funzioni indicate un questo Capo, il presidente (131) o il pubblico ministero (378) si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dā immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.
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