1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalitā, un sua assenza la disciplina dell'udienza č esercitata dal pubblico ministero (21 reg.).
2. Per l'esercizio delle funzioni indicate un questo Capo, il presidente (131) o il pubblico ministero (378) si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dā immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.