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Articolo 474 Assistenza dell'imputato all'udienza
1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.
Stampa Assistenza dell'imputato all'udienza - Art. 474 Codice di procedura penale Stampa
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