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Articolo 476 Reati commessi in udienza
1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti (380, 381). 2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione (207).
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