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Art. 478
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Articolo 478
Questioni incidentali
1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall'art. 491.
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento
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Titolo II: Dibattimento
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Titolo III: Sentenza
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