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Articolo 48 Decisione
1. La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'art. 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato (45). Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di Cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. 3. Il giudice designato dalla Corte di Cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. 4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato (492) questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 3 milioni.
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