| Articolo 480 |
Verbale di udienza |
| 1. L'ausiliario che assiste il giudice (126) redige il verbale di udienza (134 s.), nel quale sono indicati:
a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;
b.) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchÈ le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.
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