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Articolo 480 Verbale di udienza
1. L'ausiliario che assiste il giudice (126) redige il verbale di udienza (134 s.), nel quale sono indicati: a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza; b.) i nomi e i cognomi dei giudici; c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchÈ le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori. 2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
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