1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
1. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'art. 97 comma 4.
2 bis Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420 ter, 420 quater e 420 quinques*
* * come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96