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Articolo 484 Costituzione delle parti
1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. 1. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'art. 97 comma 4. 2 bis Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420 ter, 420 quater e 420 quinques* * * come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
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