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Articolo 489 Dichiarazioni del contumace
1. L'imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'art. 494. Nel corso del giudizio di cassazione (610 s.) le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo un cui l'imputato si trova. 2. L'imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore (96) al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l'audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio (97). Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare (284-286), le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello un cui è pervenuta la richiesta. 3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione (636) o nella fase della esecuzione (655 sg.). In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova. 4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell'art. 677.
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