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Articolo 490 Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace
1. Il giudice, a norma dell'art. 132, puņ disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente (488) o contumace (487), quando la sua presenza č necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.
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