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Art. 492
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Articolo 492
Dichiarazione di apertura del dibattimento
1. Compiute le attivitą indicate negli art. 484 e ss., il presidente dichiara aperto il dibattimento. 2. L'ausiliario che assiste il giudice (126) dą lettura dell'imputazione.
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento
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Titolo II: Dibattimento
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Titolo III: Sentenza
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