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Articolo 496 Ordine nell'assunzione delle prove
1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'art. 493 comma 2. 2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
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